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La legge 6 marzo 2001 n.60 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 21.03.2001 n. 67 ha modificato la disciplina della
difesa d’ufficio al fine di qualificare e rendere effettiva la
difesa, ed eliminare la possibilità di scelta del difensore da parte
dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria.
Gli elenchi vengono infatti predisposti dai Consigli
circondariali e confluiscono al Consiglio distrettuale presso il
quale dovrebbe essere istituito un ufficio centralizzato sempre
accessibile che comunica ed indica all’Autorità Giudiziaria di tutto
il distretto i nominativi dei difensori con criteri di rotazione ed
assegnazione automatici.
Vengono redatti due elenchi:
A) un elenco in ordine alfabetico con tutti i
difensori da nominare senza necessità di immediata reperibilità
(nomine per 415 bis, per interrogatori, per convalide di sequestri,
per richieste di rinvio a giudizio, decreto di citazione, decreti
penali …).
Tutti i Pubblici Ministeri, Giudici o uffici di
Polizia Giudiziaria dovranno attenersi a quegli elenchi fino a
quando non verrà sostituito con altro aggiornato: e gli incarichi
dovranno essere assegnati con criterio di rotazione automatico (art.
29, 4°comma sostituito dall’art. 10 della legge 06.03.2001 n.
60).
Si potrà ad esempio seguire nelle nomine l’ordine
alfabetico e quando l’elenco verrà sostituito per l’aggiornamento si
dovranno assegnare le nomine partendo dal difensore che nell’ordine
alfabetico segue l’ultimo difensore precedentemente nominato.
B) un altro elenco indicherà difensori
immediatamente reperibili.
Il Consiglio dell’Ordine di
Sulmona ha ritenuto di
indicare per ogni giornata 2 difensori.
Questi difensori dovranno essere nominati solo quando
occorre reperire un difensore immediatamente (è il caso tipico
dell’arresto quando occorre avvertire "immediatamente" ai sensi
dell’art. 386 2°comma il difensore).
I turni verranno predeterminati dal Consiglio salvo
che per il periodo feriale, quando si terrà conto delle
disponibilità dei difensori.
Qualora per giustificato motivo il difensore presuma
di non poter essere reperibile nel giorno indicato dovrà contattare
tempestivamente la segreteria del Consiglio indicando se possibile
il collega che lo potrà sostituire.
Il Consiglio provvederà ad avvertire l’ufficio
centralizzato e l’Autorità Giudiziaria.
Agli elenchi dei difensori di reperibilità dovranno
far riferimento anche i Giudici nel caso in cui il difensore di
fiducia o quello d’ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3
dell’art. 97 non sia reperibile.
Ricordiamo che il difensore nominato d’ufficio assume
l’incarico per tutto il procedimento fino a revoca e permane anche
quando non reperito per lo svolgimento di un incombente difensivo
venga sostituito.
Ricordiamo anche che il difensore d’ufficio non potrà
chiedere di essere esentato dai turni di reperibilità se non per
periodi limitati e per giustificato motivo.
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L’art. 29 al comma 1 bis, aggiunto dalla legge 60/01
prevede che per l’iscrizione nell’elenco sia necessaria una
speciale idoneità conseguibile mediante la frequentazione di
corsi di aggiornamento professionale organizzati dai Consigli
dell’ordine o dalle camere penali, oppure provata "dimostrando di
aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni,
mediante la produzione di idonea documentazione".
La norma fa riferimento genericamente alla figura del
"difensore" senza precisare se possono essere iscritti anche i
praticanti.
L’interpretazione che il Consiglio Nazionale Forense,
e il Consiglio degli ordini forensi d'Abruzzo e
l’Unione Camere Penali hanno dato alla norma, è di ritenere che i
praticanti non possano essere iscritti negli elenchi dei difensori
d’ufficio.
Lo spirito della legge è infatti quello di qualificare
il difensore d’ufficio: il praticante comunque avrebbe potuto
accedere agli elenchi solo dopo tre anni dall’iscrizione
considerando che il patrocinio può essere concesso solo dopo il
primo anno e che occorrono due anni di esercizio della
professione.
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La nuova disciplina delle difese d’ufficio impone al
difensore una particolare diligenza nello svolgimento dell’incarico
e l’obbligo di essere effettivamente prontamente reperibile (art.
29, 7°comma modificato dall’art. 13 legge 60/01).
Eventuali assenze o indisponibilità non potranno
essere ignorate e saranno oggetto di rigorosa valutazione
disciplinare.
L’Autorità Giudiziaria dovrà comunicare eventuali
mancanze, assenze o disfunzioni.
Il difensore dovrà anche tempestivamente comunicare
all’Autorità Giudiziaria l’eventuale rinuncia al mandato per
consentire la nomina tempestiva di un difensore d’ufficio e
conseguentemente evitare al difensore nominato di dover richiedere i
termini a difesa con il conseguente differimento dell’udienza.
La rinuncia al mandato inviata tardivamente senza un
giustificato motivo (che potrà essere comunicato solo al C.O.F., non
anche al Giudice) potrà essere valutata disciplinarmente come
comportamento non conforme ai principi deontologici del dovere di
correttezza e dei doveri di difesa.
Qualora l’idoneità venga comprovata dalla
partecipazione ad un corso di aggiornamento qualificato, organizzato
da un Ordine Forense o dalla Camera Penale, dovrà essere allegato il
programma con indicate le ore di lezione ed i nomi dei relatori.
L’esercizio professionale per almeno due anni potrà
essere documentato con una relazione dell’attività svolta e con
l’indicazione degli incarichi svolti nei due anni precedenti.
Anche in virtù del deliberato del
C.O.F.A. potranno sicuramente essere ritenuti idonei gli
avvocati che abbiano patrocinato ad almeno 15 procedimenti nei due anni.
Il Consiglio si riserva di valutare anche diversamente
l’idoneità qualora l’avvocato dimostri di aver acquisito
l’esperienza sufficiente per garantire l’affidabilità della
difesa.
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