In relazione alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011 del Decreto
Legge n. 212 , si pubblica di seguito il documento
riepilogativo predisposto dall'Ordine contenente le modifiche al
Codice di Procedura Civile.
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Documento
riepilogativo sulle modifiche al codice di procedura civile
[documento in formato Pdf 244 kb]
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Si
ricorda che a far data dal 1°
gennaio 2012 comincerà a decorrere il termine semestrale per
l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto
nell'ordinamento dall'art. 26, n. 1, della Legge di stabilità
(così come novellato dall'art. 14 del Decreto Legge n. 212 del 22
dicembre 2011).
Si
richiama l'attenzione dei Colleghi sulla comminatoria di estinzione
del processo legata
all'omesso deposito, nel termine di cui sopra, di
un'apposita istanza, sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e
autenticata dal difensore, volta a dichiarare la persistenza
dell'interesse alla trattazione (rectius
prosecuzione) dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce
pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18
giugno 2009, n. 69 e di quelli pendenti innanzi alle Corti d'Appello
da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della
legge di stabilità.
..
In
particolare, la formulazione definitiva dell'articolo in parola,
rubricato «Misure
straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello»,
dispone espressamente che:
..
«1.
Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione,
aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della
data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in
quelli pendenti davanti alle corti di appello da
oltre due anni da
oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della
presente legge, la
cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare
istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2. le
impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con
istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la
procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la
persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.
Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con
istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto
il mandato, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro
trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione
del predetto avviso di cui al comma 1.
2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai
fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
3.
Nei casi di cui al comma 2
3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del
collegio dichiara l’estinzione con decreto.».
..
La norma in esame desta particolare
preoccupazione poiché, a differenza di quanto disposto nella
formulazione originariamente licenziata dalla Legge n. 183/2011, le
Cancellerie non invieranno alcuna comunicazione informativa alle
parti (e neppure ai loro difensori), cosicché è onere di ciascun
avvocato di attivarsi per il deposito delle istanze di cui sopra al
fine di evitare l’estinzione dei giudizi.
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FAC-SIMILE
ISTANZA EX ART. 26 L. 183/2011 [documento
in formato Pdf 102 kb]
(evidenziate in giallo le parti alternative a seconda che
l'istanza sia riferita al giudizio d'appello oppure al giudizio di
Cassazione)
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ALTRI DOCUMENTI:
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Decreto
Legge 212 del 22 dicembre 2011 [documento
in formato Pdf 556 kb]
(Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile)
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Decreto
Legge 211 del 22 dicembre 2011 [documento
in formato Pdf 165 kb]
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri)
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