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La
pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso
formativo dell’Avvocato e svolge la funzione essenziale di
consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il
diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle
aule di giustizia. La pratica forense deve essere svolta con
assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
ARTICOLO
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COMUNICAZIONE
DEL PRATICANTE
1) Il Praticante, al momento della presentazione della domanda di
iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, unitamente ai
documenti richiesti dell’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37,
deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari
settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio
nel quale esercita la pratica.
2) Nella domanda di iscrizione al Registro il Praticante deve
specificare, con riferimento alla data di presentazione della
stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti
pubblici, se svolge la pratica per l’iscrizione ad altri ordini
professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione
post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se
svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere
continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti al di
fuori della pratica forense.
3) Il Praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire
ogni altra notizia utile al fine della valutazione della
compatibilità di tali impegni con l’effettivo svolgimento della
pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente
tutte le successive variazioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci o
comunque tardive, per i casi in cui vi siano modificazioni di quanto
precedentemente dichiarato, il Praticante sarà passibile di
sanzioni disciplinari.
ARTICOLO
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REQUISITI
DELL’AVVOCATO
1) L’Avvocato per poter accogliere un Praticante presso il proprio studio
deve essere iscritto all’Albo con anzianità superiore a due anni.
2) Per ogni Avvocato è consentito avere un massimo di due
Praticanti, salvo motivata deroga concessa da parte del Consiglio
dell’Ordine su circostanziata istanza del medesimo Avvocato.
ARTICOLO
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DICHIARAZIONE
DELL’AVVOCATO
1) A corredo della domanda il Praticante dovrà esibire una
dichiarazione dell’Avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui
lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:
a)- indicare il numero e il nome di altri eventuali Praticanti;
b)- indicare la sistemazione all’interno dello studio;
c)- garantire l’uso delle attrezzature dello studio e
l’esame delle pratiche;
d)- escludere lo svolgimento da parte del Praticante di
funzioni di mera segreteria.
ARTICOLO
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SVOLGIMENTO
E VERIFICA DELLA PRATICA
1) Il Praticante Avvocato, ottenuta l’iscrizione nel Registro Speciale,
dovrà annotare sull’apposito libretto previsto dall’art. 6
D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito,
con l’indicazione delle parti, dell’Ufficio Giudiziario e del
numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la
parte patrocinata dall’Avvocato presso il quale fa pratica.
2) La presenza del Praticante alle udienze civili dovrà risultare anche
dal verbale del procedimento al quale ha assistito.
3) L’assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale
o dall’attestazione del Cancelliere e Segretario d’udienza.
4) Allo scopo di agevolare i Praticanti che svolgano la pratica presso lo
studio di un Avvocato che non tratti la materia penale, è
consentito agli stessi di far attestare la propria presenza
all’udienza penale all’Avvocato che abbia patrocinato il
processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del
libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
5) Ai fini della compiuta pratica il Praticante dovrà partecipare ad
almeno venti udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti
giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi,
con esclusione delle udienze di mero rinvio, salvo quanto previsto
per gli abilitati al patrocinio. Le venti udienze dovranno essere
distribuite nell’arco dell’intero semestre, con un minimo di due
udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini
processuali.
6) Il Praticante dovrà, inoltre, frequentare lo studio
dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre
giorni la settimana (art. 1 comma 2° D.P.R. 101/90).
7) Le udienze alle quali il Praticante ha assistito devono essere annotate
in Ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per
Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di
attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.
8) Durante il primo anno di pratica e nell’arco dei semestri il
Praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le
questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione
o trattazione abbia collaborato o assistito.
9) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine
di ogni semestre con l’annotazione del professionista presso il
cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità
delle indicazioni in esso contenute.
10) Il Praticante sosterrà un colloquio con un Consigliere dell’Ordine
per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata
svolta la pratica nel semestre precedente.
11) Il colloquio verterà sulle attività che il Praticante dichiara di
avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto,
nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed
all’attività svolta.
12) Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo
semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il
colloquio alla presenza di due Consiglieri dell’Ordine, con
segnalazione all’Avvocato presso il quale svolge la pratica.
13) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il
secondo semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il
colloquio alla presenza dell’Avvocato con il quale svolge la
pratica.
14) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il terzo
semestre, il Consiglio dell’Ordine effettuerà una verifica
collegiale della pratica all’esito della quale potrà non
rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il Praticante
a ripetere il semestre.
15) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il quarto
semestre il Praticante non potrà conseguire l’attestazione di
avvenuta pratica.
16) Al termine del primo anno di pratica i Praticanti devono depositare il
libretto presso il Consiglio dell’Ordine ed illustrare con
apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi,
anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo (v.
testi legge).
17) Tale adempimento fa carico anche a chi non richieda il patrocinio.
18) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello
indicato al Consiglio dell’Ordine non è valido, salvo preventiva
comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte
dell’interessato.
19) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non
superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi
post-universitari previsti dall’art. 18 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e disciplinati a norma dell’art. 2 del D.P.R. 10 aprile
1990, n. 101.
20) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997 n.
398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento
del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri
di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale
Forense.
21)
a)-
la pratica può essere svolta parzialmente all’estero,
frequentando lo studio di un Avvocato straniero, a patto che la
stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque
l’ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio
dell’Ordine;
b)-
a tal fine il Praticante dovrà presentare una motivata richiesta di
autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione
dell’Avvocato presso il cui studio sarà accolto, con
dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica;
c)-
il Consiglio dell’Ordine, esaminata la domanda e se del caso
sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità
concrete in cui la stessa dovrà essere svolta;
d)-
al termine del periodo autorizzati il Praticante dovrà presentare
una dettagliata relazione dell’attività svolta nello studio
legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica
è svolta;
e)-
qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non
soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica
all’estero o, qualora non vengano rispettate le modalità
indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.
ARTICOLO
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DIRITTI
ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL’AVVOCATO
1) Nell’attività dello studio il Praticante deve impegnarsi con
profitto, cercando di rendersi utile all’Avvocato presso cui
svolge la propria pratica.
2) Il Praticante ha diritto di
essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a
favore dello studio.
3) Ove il Praticante abbia sostenuto spese d’automobile, il rimborso può
essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.
4) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie
nell’ambito dell’attività dello studio legale.
5) L’Avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro,
consigliare il Praticante che ne richieda il parere.
6) Il Praticante deve tuttavia curare che la propria attività non
interferisca con l’attività svolta a favore dell’Avvocato
presso cui svolge la pratica.
7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con
scrupolo e diligenza.
8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il Praticante ha
diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e
l’approfondimento di problematiche giuridiche.
9) Il Praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a
convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni
giuridiche.
10) Nell’ultimo semestre, prima dell’esame di Stato, il Praticante
ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione
dell’esame.
ARTICOLO
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PRATICANTI
ABILITATI
1) Al termine del primo anno di pratica è possibile chiedere
l’abilitazione al patrocinio dinanzi gli Uffici Giudiziari del
distretto per un periodo non superiore a sei anni.
2) I Praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica
all’interno dello studio di un Avvocato dovranno ugualmente
certificare la compiuta pratica per il secondo anno attraverso le
annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non
essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui
all’art. 8 D.P.R. cit.
3) Il Praticante abilitato che svolga la pratica presso un Avvocato dovrà
indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia
eventualmente esercitato il patrocinio.
4) Il libretto va restituito al compimento del biennio di pratica.
5) Trascorso il biennio non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del
libretto.
6) I Praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di
Avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all’art. 8
D.P.R. 101/90.
7) Ai sensi dell’art. 4 R.D. n. 37/34, nel caso di interruzione della
pratica per un periodo superiore a sei mesi, Il Praticante sarà
cancellato dal Registro, rimanendo privo di effetti il periodo già
compiuto.
8) Il Praticante potrà rimanere iscritto nel Registro per sette anni dalla
data dell’iscrizione onde poter esercitare o chiedere il
patrocinio e sarà cancellato d’ufficio allo scadere del periodo,
previa delibera del Consiglio da comunicare a mezzo di raccomandata
a.r.
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POTERI
DEL CONSIGLIO
1) Il Consiglio dell’Ordine può:
a)-
chiedere l’esibizione del libretto al Praticante in qualsiasi
momento e, comunque, al termine di ogni semestre;
b)-
accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto
nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari
accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un
colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio
espletato, come previsto dall’art. 4 del presente regolamento;
c)-promuovere
gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle
norme del presente regolamento.
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