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Regolamento per la Pratica Forense

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REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE

E PER L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO


La pratica forense costituisce un momento essenziale del percorso formativo dell’Avvocato e svolge la funzione essenziale di consentire al laureato in giurisprudenza di apprendere come il diritto vivente venga elaborato negli studi professionali e nelle aule di giustizia. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

 

 

ARTICOLO 1

COMUNICAZIONE DEL PRATICANTE

 

1)  Il Praticante, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, unitamente ai documenti richiesti dell’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, deve depositare una dichiarazione indicante i giorni e gli orari settimanali di normale frequenza e reperibilità presso lo studio nel quale esercita la pratica.

2)  Nella domanda di iscrizione al Registro il Praticante deve specificare, con riferimento alla data di presentazione della stessa, se svolge attività lavorative presso privati o enti pubblici, se svolge la pratica per l’iscrizione ad altri ordini professionali, se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se svolge qualsiasi attività lavorativa anche autonoma a carattere continuativo, ovvero riveste incarichi comunque retribuiti al di fuori della pratica forense.

3)  Il Praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità di tali impegni con l’effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque tardive, per i casi in cui vi siano modificazioni di quanto precedentemente dichiarato, il Praticante sarà passibile di sanzioni disciplinari.

 

ARTICOLO 2

REQUISITI DELL’AVVOCATO

 

1) L’Avvocato per poter accogliere un Praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all’Albo con anzianità superiore a due anni.

2)  Per ogni Avvocato è consentito avere un massimo di due Praticanti, salvo motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell’Ordine su circostanziata istanza del medesimo Avvocato.

 

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO

 

1)   A corredo della domanda il Praticante dovrà esibire una dichiarazione dell’Avvocato presso cui svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

a)-  indicare il numero e il nome di altri eventuali Praticanti;

b)-  indicare la sistemazione all’interno dello studio;

c)-   garantire l’uso delle attrezzature dello studio e l’esame delle pratiche;

d)-   escludere lo svolgimento da parte del Praticante di funzioni di mera segreteria.

 

ARTICOLO 4

SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLA PRATICA

 

1) Il Praticante Avvocato, ottenuta l’iscrizione nel Registro Speciale, dovrà annotare sull’apposito libretto previsto dall’art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l’indicazione delle parti, dell’Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall’Avvocato presso il quale fa pratica.

2) La presenza del Praticante alle udienze civili dovrà risultare anche dal verbale del procedimento al quale ha assistito.

3) L’assistenza alle udienze penali e dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e tributaria dovrà risultare dalla copia del verbale o dall’attestazione del Cancelliere e Segretario d’udienza.

4) Allo scopo di agevolare i Praticanti che svolgano la pratica presso lo studio di un Avvocato che non tratti la materia penale, è consentito agli stessi di far attestare la propria presenza all’udienza penale all’Avvocato che abbia patrocinato il processo al quale hanno assistito, tramite la sottoscrizione del libretto, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.

5) Ai fini della compiuta pratica il Praticante dovrà partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio, salvo quanto previsto per gli abilitati al patrocinio. Le venti udienze dovranno essere distribuite nell’arco dell’intero semestre, con un minimo di due udienze per ogni mese, salvo il periodo di sospensione dei termini processuali.

6)  Il Praticante dovrà, inoltre, frequentare lo studio dell’Avvocato presso il quale svolge la pratica per almeno tre giorni la settimana (art. 1 comma 2° D.P.R. 101/90).

7) Le udienze alle quali il Praticante ha assistito devono essere annotate in Ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

8) Durante il primo anno di pratica e nell’arco dei semestri il Praticante dovrà indicare nel libretto gli atti processuali e le questioni stragiudiziali o di maggiore interesse alla cui redazione o trattazione abbia collaborato o assistito.

9) Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre con l’annotazione del professionista presso il cui studio è stata effettuata la pratica attestante la veridicità delle indicazioni in esso contenute.

10) Il Praticante sosterrà un colloquio con un Consigliere dell’Ordine per la verifica della diligenza e del profitto con cui è stata svolta la pratica nel semestre precedente.

11) Il colloquio verterà sulle attività che il Praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all’attività svolta.

12)  Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il primo semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza di due Consiglieri dell’Ordine, con segnalazione all’Avvocato presso il quale svolge la pratica.

13)  Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il secondo semestre, il Praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio alla presenza dell’Avvocato con il quale svolge la pratica.

14) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il terzo semestre, il Consiglio dell’Ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica all’esito della quale potrà non rilasciare il visto sul libretto di pratica obbligando il Praticante a ripetere il semestre.

15) Nel caso in cui la verifica non abbia dato esito positivo dopo il quarto semestre il Praticante non potrà conseguire l’attestazione di avvenuta pratica.

16) Al termine del primo anno di pratica i Praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio dell’Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo (v. testi legge).

17) Tale adempimento fa carico anche a chi non richieda il patrocinio.

18) Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell’Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dell’interessato.

19) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell’art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.

20) Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

21)           

a)- la pratica può essere svolta parzialmente all’estero, frequentando lo studio di un Avvocato straniero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l’ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell’Ordine;

b)-  a tal fine il Praticante dovrà presentare una motivata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell’Avvocato presso il cui studio sarà accolto, con dettagliata indicazione delle modalità di svolgimento della pratica;

c)-  il Consiglio dell’Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta;

d)-  al termine del periodo autorizzati il Praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell’attività svolta nello studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta;

e)-  qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all’estero o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

 

ARTICOLO 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEL PRATICANTE NEI CONFRONTI DELL’AVVOCATO

 

1) Nell’attività dello studio il Praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile all’Avvocato presso cui svolge la propria pratica.

2)  Il Praticante ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute nello svolgere attività a favore dello studio.

3) Ove il Praticante abbia sostenuto spese d’automobile, il rimborso può essere calcolato in base alle tabelle chilometriche.

4) Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell’ambito dell’attività dello studio legale.

5) L’Avvocato deve, anzi, compatibilmente con il proprio lavoro, consigliare il Praticante che ne richieda il parere.

6) Il Praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l’attività svolta a favore dell’Avvocato presso cui svolge la pratica.

7) Le pratiche a lui affidate devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

8) Per un proficuo svolgimento della propria pratica il Praticante ha diritto ad avere dei momenti liberi per lo studio e l’approfondimento di problematiche giuridiche.

9) Il Praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni ed incontri in cui vengano approfondite questioni giuridiche.

10)  Nell’ultimo semestre, prima dell’esame di Stato, il Praticante ha diritto di diradare la propria presenza in studio in previsione dell’esame.

 

ARTICOLO 6

PRATICANTI ABILITATI

 

1)  Al termine del primo anno di pratica è possibile chiedere l’abilitazione al patrocinio dinanzi gli Uffici Giudiziari del distretto per un periodo non superiore a sei anni.

2) I Praticanti abilitati, che intendano continuare la pratica all’interno dello studio di un Avvocato dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il secondo anno attraverso le annotazioni sul libretto (art. 6 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101), non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all’art. 8 D.P.R. cit.

3) Il Praticante abilitato che svolga la pratica presso un Avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia eventualmente esercitato il patrocinio.

4) Il libretto va restituito al compimento del biennio di pratica.

5) Trascorso il biennio non vi sarà più alcun obbligo di tenuta del libretto.

6) I Praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori di uno studio di Avvocato dovranno ottemperare alle prestazioni di cui all’art. 8 D.P.R. 101/90.

7)  Ai sensi dell’art. 4 R.D. n. 37/34, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, Il Praticante sarà cancellato dal Registro, rimanendo privo di effetti il periodo già compiuto.

8) Il Praticante potrà rimanere iscritto nel Registro per sette anni dalla data dell’iscrizione onde poter esercitare o chiedere il patrocinio e sarà cancellato d’ufficio allo scadere del periodo, previa delibera del Consiglio da comunicare a mezzo di raccomandata a.r.

 

ARTICOLO 7

POTERI DEL CONSIGLIO

 

1) Il Consiglio dell’Ordine può:

a)- chiedere l’esibizione del libretto al Praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre;

b)- accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi che riterrà più opportuni ed espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato, come previsto dall’art. 4 del presente regolamento;

c)-promuovere gli opportuni procedimenti disciplinari nel caso di violazione delle norme del presente regolamento.

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